Il panorama normativo della formazione sulla sicurezza ha subito una svolta decisiva con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ridefinisce completamente tempistiche, modalità e obblighi formativi per ogni figura aziendale.
Le nuove disposizioni eliminano definitivamente le ambiguità del passato, stabilendo che ogni lavoratore deve essere formato prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa, senza più la possibilità di posticipare la formazione nei primi 60 giorni dall’assunzione.
Per i datori di lavoro questo significa ripensare l’intera organizzazione dei percorsi formativi, con particolare attenzione alle sanzioni che possono arrivare fino a 17.000 euro e alla sospensione dell’attività per i lavoratori non formati.
Quando organizzare la formazione dei lavoratori: tempistiche obbligatorie e nuovo accordo stato-regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, stabilisce inequivocabilmente che la formazione deve avvenire prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione, eliminando ogni riferimento ai 60 giorni previsti dal precedente accordo del 2011.
Questo significa che dal momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve organizzare immediatamente la formazione, che può essere svolta contestualmente all’ingresso in azienda ma sempre prima che il lavoratore sia esposto a qualsiasi rischio specifico legato alla sua attività.
La formazione deve essere inoltre ripetuta in caso di cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, e aggiornata periodicamente ogni 5 anni (2 anni per i preposti), con l’obbligo di documentare ogni percorso formativo nel fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni.
Modalità di erogazione della formazione: presenza, e-learning e videoconferenza
L’Accordo 2025 introduce importanti novità sulle modalità di erogazione dei corsi di sicurezza per lavoratori, consentendo la formazione e-learning solo per specifici moduli: la formazione generale di 4 ore, la formazione specifica rischio basso e tutti gli aggiornamenti quinquennali, mentre resta obbligatoria la presenza per il rischio medio e alto.
La videoconferenza sincrona rappresenta una valida alternativa alla formazione in aula per quasi tutti i corsi, purché garantisca interattività in tempo reale, tracciabilità delle presenze e identificazione certa dei partecipanti, ma non può sostituire le esercitazioni pratiche che devono sempre svolgersi in presenza.
Una novità importante riguarda i preposti: sia il corso base di 12 ore che l’aggiornamento biennale non possono più essere erogati in e-learning, ma solo in presenza o videoconferenza, mentre i datori di lavoro possono completare interamente online sia il nuovo corso obbligatorio di 16 ore che l’aggiornamento.
Durata dei corsi e scadenze di aggiornamento per ogni figura aziendale
Per i lavoratori la struttura rimane invariata con 4 ore di formazione generale valide come credito permanente, più una formazione specifica che varia da 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio fino a 12 ore per il rischio alto, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni indipendentemente dal livello di rischio.
I preposti vedono aumentare la durata del corso base da 8 a 12 ore complessive (che si aggiungono alla formazione da lavoratore), ma soprattutto cambia la periodicità dell’aggiornamento che passa da 5 a 2 anni, mentre per i dirigenti il corso scende da 16 a 12 ore con possibile modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri.
La vera rivoluzione riguarda i datori di lavoro che devono frequentare obbligatoriamente un corso di 16 ore entro maggio 2027, indipendentemente dal fatto che siano RSPP o meno, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per le imprese affidatarie nei cantieri e aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
Sanzioni e responsabilità: cosa rischia il datore di lavoro per la mancata formazione
Le sanzioni per mancata formazione partono da un minimo di €1.474,21 fino a €6.388,23 oppure l’arresto da 2 a 4 mesi, ma l’importo dell’ammenda raddoppia (fino a €11.398,40) se coinvolge da 6 a 10 lavoratori e triplica (fino a €17.097,60) per oltre 10 lavoratori non formati.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’Allegato I del D.Lgs. 81/08 prevede la sospensione dell’attività lavorativa per i lavoratori privi di formazione, con l’obbligo per il datore di continuare a corrispondere retribuzione e contributi durante il periodo di sospensione e il pagamento di €300 aggiuntivi per ogni lavoratore per ottenere la revoca.
In caso di infortunio sul lavoro di un lavoratore non formato, il datore rischia conseguenze ben più gravi: responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo, risarcimenti civili alla vittima, possibile recesso INAIL dalla copertura assicurativa e danni reputazionali che possono compromettere l’operatività aziendale.
La formazione sulla sicurezza non rappresenta più un semplice adempimento burocratico, ma diventa con il nuovo Accordo 2025 un processo strategico che richiede pianificazione accurata, investimenti mirati e un cambio di mentalità nell’organizzazione aziendale.
Il messaggio del legislatore è chiaro: nessun lavoratore può iniziare a lavorare senza formazione, e questo principio si traduce in responsabilità concrete per il datore di lavoro, che deve bilanciare le esigenze produttive con l’obbligo di garantire competenze adeguate prima dell’esposizione a qualsiasi rischio.
Investire nella formazione di qualità significa non solo evitare sanzioni che possono superare i 17.000 euro, ma costruire una cultura della sicurezza che protegge i lavoratori, riduce gli infortuni e migliora la produttività aziendale nel lungo termine.
