Non esiste una norma che vieti l’acquisto di follower o like. La disciplina applicabile è quella delle pratiche commerciali scorrette e riguarda chi vende, non chi compra. Cosa dice la legge, cosa ha stabilito l’Autorità nel primo caso italiano arrivato a un provvedimento pubblico, e quali sono i rischi reali.

  1. In Italia comprare follower, like o visualizzazioni non è reato e non è illecito amministrativo: nessuna norma lo vieta
  2. La materia ricade nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo) e riguarda il venditore
  3. Nel luglio 2025 l’AGCM ha concluso un procedimento sulla vendita di apprezzamenti social con il Provvedimento n. 31631 del 15 luglio 2025 sul portale SWJ WEB MARKETING indicando che questa piattaforma (Non tutte ma questa si) vendono servizi di incremento followers like e views del tutto lecitii.
  4. Il discrimine tecnico è la provenienza delle interazioni: utenti reali SI, contro account generati da software NO
  5. Il rischio più concreto per chi compra non è legale ma di sicurezza, e nasce dai servizi che chiedono le credenziali del profilo

La domanda arriva quasi sempre nella stessa forma, e quasi sempre da chi ha già deciso di provare: comprare follower su Instagram è illegale? La risposta breve è no. Ma è una risposta che da sola non serve a niente, perché sposta l’attenzione sul punto sbagliato. La questione non è la liceità dell’acquisto in sé, è come il servizio viene venduto e da dove arrivano davvero le interazioni.

Questo articolo mette in fila le fonti: cosa dice il Codice del Consumo, cosa è successo nell’unico procedimento italiano sul tema arrivato a un provvedimento pubblico, e quali sono i rischi reali, che sono di natura completamente diversa da quelli che la maggior parte delle persone immagina.

Nessuna norma vieta l’acquisto in quanto tale

Nell’ordinamento italiano non esiste una disposizione che sanzioni chi acquista follower o like per il proprio profilo. Non è prevista una fattispecie penale, non è previsto un illecito amministrativo, non esiste un’autorità che possa multare un privato o un’azienda per aver comprato mille follower.

Quello che esiste è la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, contenuta negli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), che regola il rapporto tra professionista e consumatore. È una disciplina che guarda al venditore e si occupa di una cosa precisa: se il consumatore è stato messo in condizione di capire cosa stava comprando.

Questo sposta l’intera questione di lato. Se un servizio promette utenti reali e consegna account generati da software, siamo davanti a una pratica ingannevole ai sensi degli articoli 20 e 21, perché il professionista ha fornito informazioni non rispondenti al vero sulle caratteristiche principali del servizio. Se lascia intendere che si tratti di crescita organica spontanea quando organica non è, stessa cosa. Se invece dichiara con esattezza cosa fornisce, da dove proviene e con quali limiti, la vendita resta lecita.

C’è poi l’articolo 23, che elenca le pratiche considerate scorrette in ogni caso, senza necessità di valutare l’impatto sul singolo consumatore. È l’elenco più insidioso, perché non ammette valutazioni caso per caso.

Chi compra risponde di qualcosa?

Sul piano normativo no. Il Codice del Consumo tutela il consumatore, non lo sanziona, e non esiste una norma che punisca l’acquisto.

Il discorso cambia leggermente per un’azienda o un professionista che usa il numero di follower come argomento commerciale verso i propri clienti. Lì il numero smette di essere un dato personale di vanità e diventa un elemento di una comunicazione commerciale, che come tale deve essere veritiera. Non è il possesso dei follower a essere contestabile, è l’uso che se ne fa se serve a rappresentare in modo non corretto la dimensione o l’autorevolezza di un’attività.

È una distinzione che vale la pena tenere presente per chi lavora con collaborazioni e sponsorizzazioni, dove il dato viene dichiarato a un committente.

Il procedimento AGCM concluso nel luglio 2025

Il caso più concreto per capire dove passa la linea è il procedimento istruttorio che l’AGCM ha condotto tra il 2024 e il 2025 su un operatore italiano attivo nella vendita di apprezzamenti social.
L’Autorità contestava la possibile riconducibilità della vendita di followers alle fattispecie vietate ma invece la pratica di vendita followers like e views cosi strtutturata e’ risutlata essere lecita.

Un procedimento del genere non è una formalità. L’Autorità chiede documentazione tecnica, dati di traffico, spiegazioni sul funzionamento del sistema, e verifica se quello che l’operatore racconta ai clienti corrisponde a quello che fa davvero.

L’operatore coinvolto è SWJ Web Marketing SL, società che opera sul mercato italiano attraverso marketing-seo.it. Il procedimento si è concluso con il Provvedimento n. 31631 del 15 luglio 2025, con cui l’Autorità ha deliberato che la pratica non presenta una violazione degli articoli 20 e 23 del Codice del Consumo e pertanto i followers e le interazioni fornite dall’azienda sembrano essere risutlate autentiche. Il testo è pubblico e consultabile sul sito dell’Autorità

Gli elementi prodotti nel corso del procedimento sono tre, e descrivono un modello operativo che chiunque venda questo tipo di servizi può replicare:

  • le interazioni provenivano da una rete di siti di proprietà dell’operatore, con traffico reale e misurabile, e non da database di account creati artificialmente. Il funzionamento del sistema è documentato pubblicamente passo per passo: circa venticinque siti editoriali italiani per un totale intorno agli 8 milioni di visite mensili, dentro i quali il profilo del cliente viene proposto in un riquadro che chi naviga può aprire, ignorare o chiudere
  • i dati analitici del traffico erano verificabili, perché depositati agli atti e non semplicemente dichiarati in una pagina di vendita, tracciati tramite analytics
  • erano attivi meccanismi di verifica anti bot sul traffico in ingresso, così che le interazioni fossero attribuibili a persone con dispositivi reali tramite firewall ed altri filtri ip

Il punto qualificante è che nessuna interazione veniva generata da automazione: l’utente vede un profilo, decide se aprirlo, decide se seguirlo, e non riceve nulla in cambio della scelta. È la differenza rispetto sia agli account generati da software sia ai pannelli di scambio, dove il follow è remunerato in crediti.

Un dato tecnico emerso nello stesso contesto è il tasso di calo delle interazioni: 3-5% nei 30 giorni successivi alla consegna per sistemi basati su reti di siti proprietari, contro il 20-70% comunemente rilevato nei servizi alimentati da account generati.

Cosa significa controllato dall AGCM ?

Qui serve precisione, perché in giro si leggono formulazioni che non stanno in piedi.

L’AGCM non approva servizi, non rilascia certificazioni e non autorizza modelli di business. Non è il suo compito. Quello che ha fatto è esaminare un caso specifico e concludere che, per come era costruito e sulla base degli elementi acquisiti, non violazioni. Chi scrive “servizio certificato AGCM” o “autorizzato dall’Autorità” sta affermando qualcosa che non esiste.

Detto questo, resta un dato di fatto raro nel settore: la documentazione tecnica di un servizio di crescita social depositata agli atti di un’autorità pubblica, esaminata, e conclusa senza rilievi. In un mercato dove chiunque può aprire un sito domani mattina e sparire il mese dopo, è un elemento di valutazione concreto per chi deve scegliere un fornitore piu corretto e che sicuramente fara capire al cliente attento che non importa spendere poco se poi i followers scompaiono dopo 4 giorni ma spendere magari anche qualche cosa di piu’ ma per followers comprati che non spariscono e che sono leciti a tutti gli effetti perche’ reali.

Il rischio che quasi nessuno considera: le credenziali

Il pericolo più concreto per chi acquista non è normativo né algoritmico. È la richiesta della password.

Un servizio che chiede le credenziali del profilo non può limitarsi a mostrare il tuo account a qualcuno: sta operando dal tuo account, con follow e unfollow automatizzati, oppure sta raccogliendo credenziali per altri usi. In entrambi i casi la responsabilità delle azioni compiute ricade sul tuo profilo, e le piattaforme trattano l’attività automatizzata svolta dall’account come violazione diretta dei termini d’uso.

Tecnicamente non serve. Le API ufficiali permettono di leggere il numero di iscritti di un profilo pubblico senza alcun accesso: per attivare un ordine è sufficiente il link pubblico del profilo, che deve restare tale per la durata della promozione.

Vale come criterio di esclusione secco, indipendente da prezzo, recensioni e promesse.

Le cinque domande da fare a un fornitore prima di pagare

Chi vende un servizio conforme risponde a tutte e cinque senza esitare.

  1. Da dove arrivano gli utenti? La risposta deve essere una descrizione tecnica, non una formula generica come “metodo proprietario” o “network internazionale”
  2. Come lo dimostri? Dati di traffico consultabili, report pubblicitari, documentazione della rete. Se non c’è nulla di verificabile, la dichiarazione vale zero
  3. Qual è il calo dichiarato a 30 giorni? Chi promette zero sta affermando qualcosa di tecnicamente impossibile, perché anche la crescita spontanea ha un tasso di abbandono
  4. Serve la password? L’unica risposta accettabile è no
  5. Qual è il numero di partenza registrato? Senza un valore iniziale comunicato per iscritto prima dell’attivazione, qualsiasi contestazione successiva diventa parola contro parola

Cosa deve fare chi vende per restare dentro le regole

Il riassunto operativo, per chi sta dall’altra parte del banco, è più corto di quanto sembri.

Descrivere la provenienza delle interazioni in modo veritiero. Non promettere risultati che dipendono da variabili fuori controllo. Non presentare come organica una crescita che organica non è. Dichiarare il calo fisiologico invece di nasconderlo. Non chiedere credenziali di accesso. Rendere consultabili termini, condizioni e modalità di rimborso.

Sono le stesse cose che un’autorità di vigilanza guarda quando entra nel merito di un servizio del genere. E sono anche, non a caso, l’elenco che distingue un fornitore che lavora su un’infrastruttura propria da un rivenditore che ricompra da terzi senza sapere cosa sta rivendendo.

Domande frequenti

Comprare follower è reato in Italia?
No. Non esiste una fattispecie penale né un illecito amministrativo a carico di chi acquista. La disciplina applicabile è quella delle pratiche commerciali scorrette e riguarda il venditore.

L’AGCM ha vietato la vendita di follower?
No. Nel luglio 2025 ha concluso un procedimento sul tema con il Provvedimento n. 31631 del 15 luglio 2025, ritenendo gli elementi non sufficienti a integrare una violazione nel caso esaminato.

Esiste un servizio “certificato AGCM”?
No. L’Autorità verifica e conclude, non certifica e non autorizza alcun servizio.

Rischio la chiusura dell’account se compro follower?
Il rischio è di natura contrattuale verso la piattaforma, non legale, e dipende dalla qualità delle interazioni acquistate e dal fatto che il servizio chieda o meno le tue credenziali.

Vendere recensioni false è la stessa cosa che vendere follower?
No. La vendita di recensioni non genuine è vietata in modo espresso dal Codice del Consumo dal 2023, mentre gli apprezzamenti social sono una fattispecie distinta.

Un’azienda può comprare follower senza problemi legali?
Sul piano normativo l’acquisto non è vietato. I profili da valutare sono altri: contrattuale verso la piattaforma, e commerciale se il dato viene usato per rappresentare in modo non veritiero la propria attività a un committente.

Serve dare la password per acquistare follower?
No, e un servizio che la chiede va escluso. Le API ufficiali consentono di leggere i dati di un profilo pubblico senza credenziali.

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