pensioni

La perequazione dei trattamenti pensionistici è l’adeguamento degli importi previdenziali attuato per proteggere il potere d’acquisto della pensione, il cui valore, calcolato a conclusione del rapporto di lavoro, è in genere definito per mantenersi stabile nel tempo. La rivalutazione ha invece lo scopo di adattare, anno dopo anno, gli assegni pensionistici al costo della vita e salvaguardarli dal potere erosivo dovuto all’aumento dell’inflazione.

L’applicazione della perequazione nasce infatti per garantire il rispetto del principio di adeguatezza dei trattamenti sancito dall’articolo 38 della Costituzione, che stabilisce diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. L’istituto è stato riattivato a partire dal 1 gennaio 2022 in seguito alla variazione al rialzo dell’inflazione registrata nell’ultimo periodo, dopo lo stop del 2020 dovuto alla deflazione osservata nell’anno precedente. Gli aumenti delle pensioni, naturalmente, tengono conto di alcuni particolari parametri, ecco come calcolarli e a quali categorie sono riservati.

Perequazione delle pensioni: come calcolare l’aumento previsto nel 2022

Per calcolare l’adeguamento delle pensioni, si fa riferimento all’incremento dell’indice annuo dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat nell’anno precedente: il Decreto Ministeriale del 17 novembre 2021 ha stabilito come indice di perequazione dell’anno 2021 -da applicare a patire da gennaio 2022- il valore di 1,7%. Tuttavia, gli assegni pensionistici non subiranno tutti il medesimo adeguamento: la rivalutazione è calcolata caso per caso, in base alle fasce di reddito dei percettori.

Il conteggio, nello specifico, prevede l’applicazione di diverse percentuali di adeguamento all’aumento del costo della vita, al variare dell’assegno pensionistico e del suo importo rispetto al trattamento minimo (al primo gennaio pari a 523,83 euro). Più nel dettaglio, per le pensioni fino a 4 volte tale importo -le quali oggi rappresentano la maggioranza dei casi- si dispone l’applicazione piena dell’inflazione, ovvero il 100% dell’1,7%; per le pensioni invece comprese tra le 4 e le 5 volte il valore trattamento minimo, è previsto il 90% dell’inflazione, valore che scende al 75% qualora gli importi superino di 5 volte l’ammontare dell’assegno minimo.

Aumento pensioni 2022: il nuovo criterio a fasce

L’attuale metodo di conteggio, che è stato più volte ridefinito nel corso degli anni, si basa su un criterio a fasce che non prevede più il calcolo sull’intero ammontare della pensione come in passato, bensì l’applicazione progressiva a scaglioni dell’indicizzazione. Ad esempio, per calcolare l’adeguamento di una pensione pari a 2.500,00 euro -quindi compresa fra le 4 e le 5 volte l’importo previdenziale minimo- bisognerà sommare l’1,7% di 2.062,32 euro (l’importo calcolato moltiplicando per quattro volte 523,83 euro) e il 90% dell’1,7% dell’eccedenza, ovvero 437,68 euro.

Dal calcolo si intuisce facilmente come tale criterio si riveli più vantaggioso per coloro che percepiscano pensioni dall’importo minore e un po’ meno conveniente per i percettori di trattamenti pensionistici dal valore più alto, per i quali si prevede, almeno in parte, una piccola perdita del potere d’acquisto. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 287, della legge 208/2015, l’adeguamento non può mai essere negativo, di conseguenza, qualora il valore dell’inflazione sia al di sotto dello zero, gli importi non sono soggetti ad alcuna variazione.

Quali sono le pensioni soggette ad aumento nel 2022?

Gli adeguanti previsti dall’istituto della perequazione si applicano a tutti i trattamenti previdenziali: da quelli erogati dalla previdenza pubblica a quelli corrisposti dalle gestioni dei lavoratori autonomi, fino a quelli erogati dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative e aggiuntive. Sono comprese nell’adeguamento le pensioni dirette così come le pensioni di reversibilità e le pensioni indirette, anche qualora siano corrisposte come integrazione del trattamento minimo.

In particolare, per valutare l’importo complessivo di base per il calcolo, si fa riferimento al cumulo perequativo, considerando tutte le prestazioni erogate dall’INPS e da enti diversi riportate nel Casellario Centrale. Sono invece perequate singolarmente le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, le pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO, gli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale così come le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo, le quali sono inoltre disciplinate da criteri specifici. Sono infine escluse dall’adeguamento le prestazioni di accompagnamento a pensione, che non sono soggette a rivalutazione per tutta la durata della loro erogazione.

Di Renan

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